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13 novembre 2012
Distanza per l'apertura di vedute.
Da rigettare è anche il ricorso incidentale relativo all'ordine di rimozione della recinzione apposta dal controricorrente T. sul culmine del muro di contenimento, idonea a costituire indebitamente servitù di veduta a carico del fondo B.. Invano la censura introduce un argomento valutativo, relativo alla finalità dell'opera, volta a "garantire l'incolumità delle persone".
Trattasi di rilievo inconferente, posto che risultato dell'opera, lesivo dei diritti di controparte, è la creazione di un affaccio prima inesistente e quindi di una servitù.
In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, secondo la quale "tenuto conto della "ratio" dell'art. 905 cod. civ., consistente nell'esigenza di salvaguardia della riservatezza del fondo dei vicino, qualsiasi intervento umano di modifica dello stato dei luoghi che comporti condizioni oggettive stabili per esercitare un comodo affaccio sulla proprietà confinante può dar luogo, in concorso con le altre condizioni di legge, alla creazione di una servitù di veduta, a nulla rilevando che il fondo su cui l'intervento è stato realizzato sia sopraelevato rispetto all'altro ovvero che le opere eseguite non siano destinate in via esclusiva all'esercizio della veduta, laddove comunque le stesse, per ubicazione, consistenza e struttura, in luogo di una vista precaria e fugace, consentano il comodo affaccio, permettendo ad una persona di media costituzione fisica la sosta e l'osservazione, in nodo normale ed in condizioni di assoluta sicurezza, verso la proprietà sottostante" (Cass 15885/05).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18060
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