13 novembre 2012

Il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione


Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c. in relazione alla prova della proprietà del terreno di cui era onerata parte rivendicante.

Dopo una lunga premessa espositiva, in cui sostanzialmente i ricorrenti lamentano che parte F. non avrebbe specificato il momento a partire dal quale avrebbe esercitato il possesso ad usucapionem, la censura si conclude chiedendo alla Corte Suprema di stabilire su quale parte processuale grava l'onere probatorio nel caso in cui sia proposta azione di rivendica in relazione ad un bene acquistato all'incanto, qualora parte convenuta spieghi domanda riconvenzionale di usucapione del bene rivendicato.

Il quesito e le doglianze sono prive di fondamento. Va riaffermato, come ha fatto la Corte di appello, che il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione, per cui l'attore è tenuto a dimostrare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario all'usucapione, non è attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, perchè essendo l'usucapione un titolo di acquisto originario la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento in favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione solo successivo al titolo di rivendicazione ovvero non riconosca l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. 43/2000).

Pertanto, poichè il F. ha offerto di dar prova di aver usucapito cominciando a possedere il bene in epoca anteriore all'acquisto (1978) dei G. (ovviamente riferendosi ad almeno un ventennio prima del 1995), costoro non erano sollevati dall'onere della cd. probatio diabolica.

In ogni caso il resistente, secondo la Corte di appello, ha fornito prova dell'usucapione del bene, sicchè ciò che ormai rileva è la sussistenza o meno dell'acquisto a titolo originario consolidatosi nel tempo nonostante l'eventuale formale acquisto da parte dei C..

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18061

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