13 novembre 2012

Consulenza tecnica espletata in un diverso giudizio.


Ed invero, nei limiti in cui è, come detto, consentita l'analisi della censura, risulta corretta la decisione della Corte di appello.

Il Giudice del merito, infatti, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, ben può legittimamente tener conto, ai fini della decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica espletata in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, se abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass. 16 maggio 2006, n. 11426);

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18067

Nessun commento: