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13 novembre 2012
L'erede, la simulazione relativa e l'azione di riduzione.
In particolare il predetto Giudice si è conformato alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 29 settembre 1964, n. 2476; Cass. 10 febbraio 1987, n. 1407; Cass. 19 marzo 1996, n. 2294; Cass. 18 aprile 2003, n. 6315, Cass. 27 giugno 2003, n. 10262; Cass. 23 febbraio 2011, n. 4400), secondo la quale qualora l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto dissimulato - che si assume lesivo della sua quota di legittima - abbia tutti i requisiti di validità (come nell'ipotesi di donazione dissimulata), l'azione di simulazione deve intendersi proposta in funzione unicamente dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 cod. civ. e non può che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per tale azione, con la conseguenza che, intanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e, cioè, l'accettazione con beneficio d'inventario. In base a tale condiviso indirizzo giurisprudenziale, il requisito richiesto della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - configurato come una condizione di ammissibilità - per l'esercizio dell'azione di riduzione (Cass. 13 febbraio 1967, n. 359; Cass. 7 aprile 1990, n. 2923) deve considerarsi come presupposto anche dell'azione di simulazione relativa degli atti di disposizione compiuti dal de cuìus che il legittimario impugna in quanto celanti donazioni a favore di apparenti acquirenti. Secondo il consolidato e richiamato orientamento di questa Corte soltanto qualora trattasi di simulazione assoluta, o anche di simulazione relativa tesa ad invalidare una donazione nulla per vizio di forma o per incapacità a ricevere, si può riconoscere all'attore un interesse autonomo rispetto alla successiva riduzione delle disposizioni, consistente nell'accertamento dell'inesistenza del negozio o della sua nullità.
Se, infatti, la donazione è nulla non può entrare in gioco l'azione di riduzione, mentre l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, senza che assumano rilevanza al riguardo nè la qualifica del beneficiario apparente (di erede o di soggetto estraneo all'eredità) nè l'eventuale mancanza dell'accettazione beneficiata. Qualora, invece, l'utilità, concretamente perseguita dal legittimario consista nella possibilità di far ridurre (anche, eventualmente, in un successivo giudizio) - nella specie, peraltro, la domanda di simulazione e stata ritenuta come esclusivamente preordinata all'esperimento dell'azione di riduzione (e sotto tale profilo la sentenza impugnata non è stata censurata) contro un soggetto non coerede - una liberalità dissimulata che, in quanto validamente conclusa, si ritenga lesiva del diritto alla legittima, la proponibilità dell'azione di riduzione (assistita, cioè, dall'assolvimento della condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario) costituisce un presupposto essenziale per l'esercizio anche dell'azione di simulazione che resterebbe, altrimenti, del tutto priva di interesse.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18068
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