13 novembre 2012

In materia di liquidazione degli onorari e delle spese dei CTU


In materia di liquidazione degli onorari e delle spese dei CTU si sono nel tempo succedute varie normative (in particolare L. n. 319 del 1980, e successivi decreti di determinazione degli onorari), abrogate quasi integralmente (ad eccezione della L. del 1980, art. 4, quanto alla determinazione del compenso con vacazioni) dal TU sulle spese di giustizia che agli artt. da 49 a 57, compreso disciplinano ex novo la materia degli onorari, delle indennità e dei rimborsi spese spettanti agli ausiliari del giudice.

Al riguardo la normativa prevede, per quanto qui interessa, con riguardo ai compensi che a) "Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" (art. 49, comma 1); che b) gli onorari sono fissi, variabili e a tempo (art. 49 comma 2); che c) "ha misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministvo della giustizia..." (art. 50, comma 1); d) che "Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico" (art. 50, comma 2); che e) "Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita" (art. 51, comma 1); f) che "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio" (art. 52, comma 1).

Con riguardo invece alle spese, g) che "Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali.

L'incaricato è equiparato al dirìgente di seconda fascia del ruolo unico, di cui al D.Lgs. 30 marino 2001, n. 165, art. 15. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico" (art. 55, comma 1); h) che "le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servici di linea, esclusi quelli aerei" (art. 55, comma 2); i) che "Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato" (art. 55, comma 3); l) che quanto alle spese di adempimento dell'incarico, "Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione" (art. 56, comma 1); m) che "Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie" (art. 56, comma 2); n) che "Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50" (art. 56, comma 3).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18070

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