31 maggio 2012

Locazione uso non abitativo - autorizzazioni e responsabilità del locatore

"Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonchè al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. (Cass. n. 1735/2011, n. 13395/07, n. 5836/07). Ed invero, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato (confr. Cass. civ. 30 aprile 2005, n. 9019, Cass. civ. 31 marzo 2008n.8303)."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8561

1 commento:

Anonimo ha detto...

Buonasera avvocato, quindi se si prendesse in locazione un appartamento ad uso ufficio (classe A10) e si andasse ad abitare con famiglia con un contratto di locazione promiscuo intestato all'attività del conduttore...cosa succederebbe? Chi ha responsabilità tra locatore e conduttore?