"Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonchè al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. (Cass. n. 1735/2011, n. 13395/07, n. 5836/07). Ed invero, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato (confr. Cass. civ. 30 aprile 2005, n. 9019, Cass. civ. 31 marzo 2008n.8303)."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8561
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1 commento:
Buonasera avvocato, quindi se si prendesse in locazione un appartamento ad uso ufficio (classe A10) e si andasse ad abitare con famiglia con un contratto di locazione promiscuo intestato all'attività del conduttore...cosa succederebbe? Chi ha responsabilità tra locatore e conduttore?
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