13 novembre 2012

Concetto di videogramma.


Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nell'interpretazione del concetto di videogramma adottato nel contratto per identificare l'oggetto dei diritti ceduti.

Il motivo è infondato.

La stessa parte riconosce che il vocabolo non è consacrato in una specifica definizione normativa - eventualmente di natura stipulativa - così da acquisire un significato legale tipico, nel contesto dei contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica di un'opera tutelata dal diritto di autore. Al contrario, dalla disamina di vari spunti dottrinari, oltre che da disposizioni sparse nella L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi ai suo esercizio), emerge un'anfibologia del vocabolo, promiscuamente utilizzato ad indicare talvolta il "contenente" - e cioè il supporto materiale che fissa immagini e suoni dell'opera d'autore - sia il "contenuto": e cioè, la stessa opera nella sua identità artistica e culturale. Da questa premessa concettuale, aderente al dato legislativo, discende come logica conseguenza che rientra negli ordinari canoni ermeneutici la ricostruzione della volontà effettiva delle parti contraenti nel disegnare t'ambito ed i limiti del diritto di sfruttamento di films a mezzo videogrammi: ricostruzione, rimessa al prudente giudizio del giudice di merito e non soggetta a sindacato di legittimità, se non inficiata da violazione di parametri normativi (art. 1362 cod. civ., e segg.), o da vizio di logicità.

Nè l'una, nè l'altra censura possono muoversi alla decisione della Corte d'appello di Roma, che con diffusa motivazione ha messo in evidenza il carattere onnicomprensivo dei diritti di utilizzazione concessi dalla [...]Production s.a., analiticamente elencati nell'allegato B) del contratto, e riportati per esteso in sentenza: incluso il richiamo alla piattaforma "video on demand" - reiterato due volte nel testo negoziale - apparentemente riferibile proprio alla comunicazione, tramite Internet, utilizzata dalla Telecom Italia s.p.a., tramite il suo sito web "(OMISSIS)".

Dev'essere dunque esclusa la forzatura di alcun parametro normativo;

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2012, n. 18038

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