A detta conclusione si perviene considerando che: a) in generale, il processo tributario - come vieppiù anche il processo ordinario a seguito delle varie riforme intervenute - è ispirato a criteri di speditezza e concentrazione, trattandosi di giudizio di tipo impugnatorio con ambito delimitato, oltre che dal contenuto dell'atto impugnato, dai motivi specifici di censura formulati nel ricorso introduttivo (salva la possibilità, ma solo in casi particolari, di proporre motivi aggiunti), scandito da termini brevi e caratterizzato, di regola, dalla decisione della controversia, su base essenzialmente documentale, in un'unica camera di consiglio - o, su richiesta di parte, udienza pubblica - di trattazione (non essendo prevista la figura dell'udienza istruttoria); b) il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, richiamato, per l'appello, dall'art. 54, prevede che la parte resistente, nell'atto di controdeduzioni, "espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio"; c) l'art. 32, comma 2 (anch'esso applicabile al giudizio di appello in base al generale rinvio disposto dall'art. 61), stabilisce che fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare "memorie illustrative", alle quali, solo nel caso di trattazione in camera di consiglio, "sono consentite brevi repliche scritte"; d) l'appello, ai sensi dell'art. 53, comma 1, deve contenere, fra l'altro, a pena di inammissibilità, i "motivi specifici di impugnazione" e l'eventuale appello incidentale deve essere proposto, sempre a pena di inammissibilità, nel termine per la costituzione in giudizio (sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale), nell'ambito dell'atto di controdeduzioni (art. 54).
Cass. civ. Sez. V, Sent., 19-10-2012, n. 17950
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