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06 gennaio 2013
Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - cause inscindibili
...rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rimanendo irrilevante che solo alcuni di essi succedano nel diritto controverso posto a fondamento del rapporto sostanziale oggetto della controversia (cfr., ad es., Cass. n. 6469 del 2005 e Cass. n. 1202 del 2007);
considerato, altresì, che, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 14124 del 2010), nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione nei confronti di alcuni dei litisconsorti sia rimasta inefficace o sia stata omessa o sia risultata inesistente, deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 c.p.c., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione;
Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-11-2012, n. 21469
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