06 gennaio 2013

Pagamento del debitore - onere della prova


La censura è fondata.

La Corte di merito ha affermato che, accettando la consegna delle chiavi pur dovendo essere effettuati altri lavori, il M. non ha ritenuto che ciò impedisse il godimento materiale dell'immobile, sicchè la penale non era dovuta.

Ma la mera accettazione delle chiavi di un appartamento, peraltro non del tutto completato e privo di certificato di abitabilità, risulta elemento non caratterizzato dai requisiti della gravità e della precisione, tale da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari e a cui ha fatto riferimento il ricorrente, oltre che - ovviamente, essendo unico - della concordanza, e sul punto la motivazione dei giudici di secondo grado risulta non sufficientemente adeguata e non rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.

[...]

Il motivo è fondato, quanto all'onere della prova, alla luce del principio di diritto affermato più volte da questa Corte e secondo cui "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico" (v. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288 e Cass. 9 gennaio 2007, n. 2059).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21465


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