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04 gennaio 2013
La notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ.
La censura è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa corte, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. E' richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relazione di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. 19 marzo 2007 n. 6462).
Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-11-2012, n. 20971
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