30 aprile 2013

Compensi professionali illiquidi e competenza territoriale


Sostiene parte ricorrente che, a norma dell'art. 1182 c.c., comma 4, la competenza territoriale ad emettere il D.I. opposto è quella del Giudice di Pace di Catania, ove l'opponente aveva la residenza al tempo sia della liquidazione dei compensi da parte del consiglio dell'ordine, sia dell'emissione e notifica del D.I..

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., 12 ottobre 2011, n. 21.000).

L'impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art. 1182 c.c., u.c.) e non in quello del creditore (art. 1182 c.c., comma 3).

Ha tuttavia errato perchè non ha tenuto conto che la residenza della debitrice R.F. si trova a (OMISSIS), proprio nel luogo in cui le è stato notificato il decreto ingiuntivo.

Pertanto competente per territorio è il Giudice di Pace di Catania.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-03-2013, n. 6096

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