30 aprile 2013

Lesione della reputazione professionale e determinazione del danno


Il terzo motivo del ricorso principale è fondato.

La Corte d'appello, nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno, ha fornito la motivazione seguente: "Per quanto riguarda la quantificazione del danno, da liquidarsi in via equitativa da questo Collegio, appare equo un risarcimento Euro 15.000, tenuto conto sia dell'azione di disturbo posta in essere dalla ditta Della Toffola nei singoli affari indicati che nel danno all'immagine commerciale patito dalla Velo presso i propri clienti".

Tale motivazione non da in alcun modo conto della esistenza effettiva del danno prima di procedere alla sua liquidazione in via equitativa.

Questa Corte ha già chiarito che, provata la lesione della reputazione professionale ovvero commerciale, poichè il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 cod. civ., è il danno - conseguenza patrimoniale, occorre provare che detta lesione abbia cagionato una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto. (Cass. 6507/01; Cass. 20120/09). A tal fine è necessario provare la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass. 2226/12).

La Corte d'appello avrebbe dovuto quindi motivare sulle conseguenze patrimoniali subite dalla resistente in conseguenza del danno all'immagine ovvero alla reputazione commerciale subito.

Il motivo va quindi accolto.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-03-2013, n. 5848


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