30 aprile 2013

Costituzione coattiva di servitù di passaggio ex art. 1052 c.c.


La doglianza è fondata.

Occorre in premessa rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1052 c.c., a favore di fondo non intercluso, postula la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale requisito perciò trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione (Cass. n. 21597 del 15/10/2007; Cass. n. 16970 del 17.8.2005; Cass. Sez. 2, n. 281 del 14/01/1997; Cass. n. 7000 del 23.5.2001; Cass. n. 15110 del 22.11.2000). Ciò posto si deve ritenere che il giudice dell'impugnazione non si sia attenuto a tali consolidati e condivisibili principi ed è perciò evidente l'errore della decisione impugnata che ha disposto la costituzione di tale servitù coattiva pur sapendo che il fondo degli attori era in atto e da un ventennio del tutto inutilizzato, senza dunque che ci fosse alcuna reale possibilità di incremento della produzione agricola o industriale, cosi cerne previsto dall'art. 1052 c.c. ai fini dell'imposizione di un considerevole aggravio al fondo servente, giustificabile solo dall'interesse generale della produzione. A questo riguardo non può essere condiviso l'assunto del tribunale pèrche irrilevante ai fini del decidere, secondo cui l'unica forma di utilizzo e di valorizzazione economica del fondo era "quantomeno in linea presuntiva" quella agricola indicata dagli attori, che sarebbe stata favorita dall'impiego di mezzi meccanici e che la riclassificazione urbanistica dell'area, destinata dal nuovo PRG a parco giochi per l'infanzia con spazio adiacente adibito a parcheggio, offriva validi argomenti a sostegno della costituzione della servitù. Invero se la ratio della norma di cui all'art. 1052 c.c. è quella di agevolare l'incremento della produzione agricola, ciò presuppone necessariamente che vi siano colture in atto o comunque che il fondo sia in concreto utilizzato a fini produttivi;

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-03-2013, n. 5765


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