30 aprile 2013

Nullità e inesistenza della notifica dell'atto introduttivo: regime delle prove


L'impugnazione è ammissibile. Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che per stabilire se sia ammissibile un'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un virgo della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contesa del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. (Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008, Rv. 605008).

Tale orientamento è condiviso da questo Collegio. Nel caso in esame occorre rilevare che la notifica è da considerarsi inesistente. Al riguardo, questa Corte ha già ritenuto, con affermazione condivisa da questo Collegio, che la notificazione debba considerarsi inesistente, quando è eseguita in luogo o con consegna a persona, che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, sicchè v'è una presunzione che la parte non abbia potuto avere conoscenza dell'atto a lei indirizzato (in tema di distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente, vedi di recente Sez. Un. 29 aprile 2008 n. 10817; sullo stesso tema, in rapporto alla prova della conoscenza del processo in sede di applicazione dell'art. 327 c.p.c., comma 2, vedi Cass. 22 maggio 2006 n. 11991; e, infine, in rapporto alla decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.: Sez. Un. 22 giugno 2007 n. 14570). Nel caso in questione, la notifica fu effettuata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ad un indirizzo ( (OMISSIS)) diverso da quello della sua residenza ((OMISSIS)) come da certificato storico-anagrafico prodotto, in luogo cioè privo di qualsiasi collegamento con la ricorrente.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-03-2013, n. 5763


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