17 maggio 2013

La querela di falso in Cassazione


Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della querela di falso in ragione del costante orientamento di questa Corte secondo cui "la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l'atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass. n. 986 del 2009; v. anche Cass. nn. 11434 del 2007 e 8306 del 2011).

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-03-2013, n. 6270









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