05 gennaio 2013

Servitù di passaggio


Il ricorso è fondato.

Nonostante, in sede di appello, i M. avessero espressamente lamentato il mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della dicitura "ex vano scala per accesso al piano ammezzato e al sottotetto" e "scala a chiocciola per accesso alla cucina nella "pianta a piano terra" e "pianta piano ammezzato, apposta sulla planimetria allegata all'atto pubblico di transazione 22.5.80, la Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto, affermando genericamente che l'asserita volontà di rinunzia alla servitù di passaggio per cui è causa non è consacrata in alcun atto scritto".

Orbene, secondo il principio di diritto affermato da questa Corte, il requisito di forma scritta stabilito dall'art. 1350 c.c., n. 5, per la rinuncia ad una servitù, può essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso richiamati nel contratto, non essendo necessarie formule sacramentali sicchè le piante planimetriche allegate ad un contratto, avente ad oggetto immobili, fanno parte integrante della dichiarazione di volontà contrattuale, quando ad esse i contraenti si siano riferiti per descrivere il bene, rimanendo, peraltro, riservata al giudice di merito la valutazione della incidenza di tali documenti sull'intento negoziale delle parti ricavato dall'esame complessivo del contratto(Cfr. Cass. n. 10457/2011; n. 6764/2003).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-11-2012, n. 21127


Nessun commento: