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05 gennaio 2013
La motivazione "per relationem"
Il motivo è infondato.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza, deve ritenersi legittima la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante v. Cass. 1-6-2008 n. 15483, Cass. 2-2- 2006 n. 2268; Cass. 21-10-2005 n. 20454).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-11-2012, n. 21123
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