05 gennaio 2013

Ordinamento giudiziario - giurisdizione


Oggetto del regolamento di giurisdizione in esame è l'ordinanza con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto nei confronti del magistrato C. la misura cautelare del trasferimento presso il Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice.

La predetta ordinanza è stata impugnata dal Dott. C. innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ricorso iscritto al n. R.G. 13595/12 che viene discusso nell'odierna udienza, e innanzi al TAR Lazio, ma limitatamente alla parte in cui l'ordinanza de qua ha disposto il trasferimento al Tribunale di Tivoli, unitamente alla circolare CSM n. 12046 dell'8 giugno 2009, par. 27^, ove si attribuisce alla Sezione disciplinare la possibilità dei indicare la sede e l'ufficio di destinazione in caso di trasferimento cautelare d'ufficio. Il Presidente del TAR Lazio, con ordinanza n. 1800 del 22 maggio 2012, pronunciata inaudita altera parte, ha accolto la domanda di sospensiva proposta dal Dott. C., sospendendo l'esecuzione degli atti impugnati e fissando l'udienza collegiale per il 20 giugno 2012: nell'ordinanza si dava atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che escludeva in materia la giurisdizione al giudice amministrativo, e, tuttavia, ritenuta la gravità e l'irreparabilità dei danni che conseguirebbero all'immediata esecuzione dell'atto impugnato, ne disponeva la sospensione. Con successivo provvedimento - decreto n. 1911 del 31 maggio 2012 - il Presidente del TAR Lazio, accogliendo l'istanza proposta dal CSM ha revocato il provvedimento di sospensione e anticipato l'udienza camerale al 6 giugno 2012, anche in considerazione dell'esistenza di un dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. All'udienza così fissata il TAR Lazio con ordinanza n. 5521 del 15 giugno 2012 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 13 e 22, "nella parte in cui la formulazione di tali previsioni è suscettibile di essere interpretata nel senso che l'individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia rimessa alla Sezione Disciplinare del CSM, con rinvenente reclamabilità delle relative decisioni dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione" (ordinanza pubblicata sulla G.U. n, 39 de 3 ottobre 2012).

Il CSM ha proposto il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. qui in discussione, illustrato anche con memoria, chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Resiste il dott. C. con controricorso, illustrato anche con memoria.

Motivi della decisione

Il Consiglio ricorrente, richiamando l'orientamento espresso da queste Sezioni Unite con le ordinanze nn. 19566 e 19568 del 26 settembre 2011, argomenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando solo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, pronunciarsi sull'impugnazione di una misura cautelare (il trasferimento ad altra sede) adottata dal CSM in materia disciplinare.

[...]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 28-11-2012, n. 21112


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