04 gennaio 2013

L'intenzione di alienare del corerede


L'art. 732 c.c. prevede che "il coerede, che voglia alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi" al fine di consentire a questi di esercitare il diritto di prelazione. La comunicazione ai coeredi dell'intenzione di alienazione equivale a proposta contrattuale con la conseguenza che l'accettazione di uno o più coeredi consente di ritenere concluso a loro favore un negozio di alienazione, ovvero il contratto di compravendita, avente ad oggetto la quota di che trattasi, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.

Come ha avuto modo di evidenziare la dottrina e anche la giurisprudenza l'intenzione di alienare deve assumere gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale, così come delineata dall'art. 1326 c.c., e, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve, per poter produrre i suoi effetti, essere fatta per iscritto.

[...]

Anche nel caso di cui all'art. 732 c.c., proposta e accettazione danno luogo infatti ad un normale contratto, sottoposto come tale alle norme in tema dia adempimento contrattuale, e ben potendo quindi l'acquirente che abbia esercitato la prelazione sospendere il pagamento del prezzo e rifiutare gli adempimenti successivi ove, come accertato nella specie dalla Corte d'appello, tale comportamento fosse da ritenere legittimo alla stregua di quella normativa.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-11-2012, n. 20884


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