04 gennaio 2013

Il giudizio sull'attendibilità dei testi


Va evidenziato che il giudizio sull'attendibilità dei testi spetta al giudice di merito se sorretto - come nel caso all'esame - da congrua, logica e non contraddittoria motivazione (Cass. 29 settembre 2009, n. 20848). Inoltre, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ., non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. 28 luglio 2010, n. 17630 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17384). Nella specie il giudice ha dato conto delle motivazioni in base alle quali ha ritenuto non dimostrato l'accordo sui prezzi, alla luce delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, ritenendo, in particolare, l'inattendibilità dei testi A. e M. non aprioristicamente, sulla mera scorta dei vincoli che li legano al ricorrente, ma, in sostanza, in considerazione del complessivo quadro probatorio emerso, evidenziandosi che questa Corte ha pure ritenuto che, in caso di testimonianze difformi e inconciliabili, il giudice di merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio scriminante dell'attendibilità il vincolo di parentela con le parti, il quale può indurre il teste a riferire anche in modo inconsapevole una visione distorta della realtà (Cass. 24 febbraiol992, n. 2250).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-11-2012, n. 20885


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