04 gennaio 2013

Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato


Premesso che, a parità dell'effetto di giudicato richiesto sul rapporto o sulla situazione sostantiva protetta, non è configurabile un interesse ad agire correlato al rispetto di una piuttosto che di un'altra norma, e meno che mai, pertanto, un interesse alla mera osservanza di disposizioni che, come le circolari, non avendo attitudine modificativa dell'ordinamento giuridico non sono neppure allocabili tra le fonti del diritto (cfr. per tutte, Cass. n. 2092/83), va rilevato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. nn. 6757/11, 15186/04, 8479/02, 475/02 e 258/99).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-11-2012, n. 20886


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