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04 gennaio 2013
Le nullità verificatesi nel corso delle operazioni peritali svolte dal CTU
Premesso che le nullità verificatesi nel corso delle operazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio danno luogo, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, a nullità relative, con l'effetto che esse sono sanate se, ai sensi dell'art. 157, comma 2, non sono eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (Cass. n. 24996 del 2010; Cass. n. 22843 del 2006), si osserva che dall'esposizione dei fatti contenuta nello stesso ricorso emerge che l'eccezione in parola venne sollevata dal difensore di parte attrice non già alla prima udienza tenutasi dopo il verificarsi della asserita nullità, ma a quella seguente. In particolare, come specificano i ricorrenti, l'eccezione venne sollevata all'udienza del 16 dicembre 2002, laddove essa avrebbe dovuto essere denunziata all'udienza del 18 novembre 2002, che è la prima tenuta dopo che la asserita nullità si era consumata.
In contrario non può valere la circostanza addotta dal ricorso che in questa udienza venne solo depositata la consulenza tecnica d'ufficio e quindi disposto un rinvio per il suo esame, una volta che si rifletta che nulla impediva alla parte interessata di sollevare l'eccezione in tale occasione. Ed infatti la nullità lamentata, che investiva l'attività procedimentale dell'ausiliario del giudice, si era già consumata prima di tale udienza ed ai fini della sua rilevazione non era necessaria la conoscenza del contenuto dell'elaborato peritale. Ne deriva che, come questa Corte ha già statuito in casi analoghi, la nullità avrebbe dovuto essere eccepita in tale udienza e che, per l'effetto, quando essa fu sollevata all'udienza successiva a quella del deposito della relazione si era già verificata a carico della parte la decadenza poi dichiarata dal giudice territoriale (Cass. n. 22843 del 2006; Cass. n. 15133 del 2001).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-11-2012, n. 20887
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