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04 gennaio 2013
La cd. efficacia incondizionata del titolo esecutivo
In linea di principio va affermato che le opposizioni nel processo esecutivo hanno la loro ragion d'essere nella cd. efficacia incondizionata del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, con l'opposizione si esercita il diritto a procedere alla esecuzione forzata anche in relazione ad esecuzione per obblighi di fare in quanto desunti dal titolo azionato.
Il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, secondo autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza (v. Cass. 15561/01), si individua in ciò: la prima tende ad investire l'an dell'azione esecutiva; la seconda il quomodo della stessa.
La formulazione legislativa è cosi ampia da consentire di configurare la contestazione della azione esecutiva in ogni suo momento ed aspetto.
Di vero, si tratta di una contestazione che investe il "se" dell'azione esecutiva anche nel momento estremo del suo esercizio, lasciando fuori soltanto la contestazione del "come", ossia della legittimità dei singoli atti del suo esercizio.
Seguendo autorevole dottrina e la giurisprudenza sul punto (Cass. n. 22430/04) il Collegio ritiene di riscontrare nella opposizione all'esecuzione un elemento di accertamento contenuto nella domanda di dichiarazione dell'insussistenza attuale (originaria o sopravvenuta) del diritto di procedere all'esecuzione proposta e ciò indipendentemente, ma la problematica è priva di rilevanza, dalla natura controversa in dottrina dell'azione che secondo alcuni autori sarebbe di accertamento negativo, mentre secondo altri sarebbe di natura costitutiva perchè tenderebbe ad invalidare in tutto o in parte gli atti esecutivi e quelli preliminari alla esecuzione.
Ne consegue che tutto il distinguo tra opposizione all'esecuzione, fondata su questioni di rito e quella fondata su questioni di merito viene a cadere, avendo il legislatore tenuto conto solo, nel caso di opposizione all'esecuzione, dell'an della stessa.
E ciò senza tralasciare di considerare che solo con l'azione esecutiva il procedente può attivare il titolo esecutivo in suo possesso perchè il giudice della esecuzione provveda a tutti gli adempimenti a lui funzionalmente demandati dagli artt. 612 e 613 c.p.c..
E ciò proprio perchè con la opposizione all'esecuzione si contesta la sussistenza del diritto della parte istante a procedere alla esecuzione, ossia si contesta il merito dell'esercizio.
In altri termini, si intende accertare che il titolo posto a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per essere efficacemente esecutivo.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-11-2012, n. 20989
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