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04 gennaio 2013
Inconfigurabilità del gioco del calcio in termini di attività pericolosa
Con il secondo motivo, si denuncia: Art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2050 c.c. - Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2050 c.c..
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
Il gioco del calcio, insegnato presso società sportiva, rientra tra le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c.?
Con il quarto motivo, si denuncia: Art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., e art. 360, n. 3, in relazione all'art. 2697 c.c., art. 360, n. 5.
Il motivo sì conclude con il seguente quesito di diritto:
E' conforme a diritto considerare eccezionale e imprevedibile, e quindi riconducibile a fortuito, nel corso di una partitella tra giocatori di diversa età e potenza fisica e privi di specifica preparazione tecnica, che una violenta pallonata colpisca al volto uno dei giocatori e gli procuri lesioni? Il secondo motivo va esaminato in via preliminare.
Al suo rigetto consegue l'assorbimento della prima censura.
Il rigetto del secondo motivo consegue alla inconfigurabilità del gioco del calcio in termini di attività pericolosa, come già affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 1197 del 2007, a mente della quale deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicchè la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c..
A tale principio il collegio intende dare ulteriore continuità.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-11-2012, n. 20982
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