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04 gennaio 2013
Il dolo processuale
E' bene premettere, come affermato dalle pronunce 23866/2008 e 4396/2010, che il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 1, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale; è stato anche affermato che il dolo processuale revocatorio si concreta in artifici e raggiri, che possono consistere anche nel mendacio su fatti decisivi della causa, tali da travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale onde fuorviare il giudice nell'accertamento della verità processualmente rilevante (Cass. 6595/2006).
Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-11-2012, n. 20975
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