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05 gennaio 2013
Delibazione
Ritiene innanzitutto il Collegio di dover confermare l'orientamento già espresso da questa Corte (C. 11/12410) per il quale: a) nel caso di domande aventi medesimo oggetto e titolo proposte dalle stesse parti davanti a giudice nazionale e a giudice straniero (ritenuto sussistente nella specie), è il giudice della causa promossa per prima che deve interrogarsi sulla propria giurisdizione; b) in relazione all'esito del detto giudizio le parti hanno facoltà di porre in essere le eventuali iniziative riconosciute dalla legge, ivi compresa quella volta ad ottenere una pronuncia ai sensi dell'art. 41 c.p.c.; c) la questione relativa alla sussistenza o meno del rapporto di litispendenza, l'individuazione del giudice adito per primo ed il conseguente obbligo del secondo di sospendere il giudizio pendente davanti a sè rileva sul piano della giurisdizione, e ciò in quanto non riguarda la disciplina del processo, ma più precisamente attiene alla potestà di decidere la causa.
Da ciò discende che, come d'altro canto già rilevato da questa Corte con la richiamata ordinanza del 5.4.2012, l'intervenuta pronuncia di sospensione del processo da parte de, giudice italiano per la causale sopra indicata integra una questione di giurisdizione.
[...]
Rigetta il ricorso, conferma il provvedimento di sospensione e compensa le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-11-2012, n. 21108
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