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05 gennaio 2013
Essenzialità dell'errore
Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 1429 c.c., sostenendosi la non tassatività dell'elencazione contenuta nella citata norma, che sarebbe meramente esemplificativa, essendo necessari e sufficienti, ai fini dell'annullamento l'essenzialità dell'errore, in quanto determinante il consenso, e l'incidenza sull'oggetto del contratto da intendersi in senso ampio.
Il motivo è privo di fondamento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, costante nell'escludere che tra gli elementi, tassativamente indicati dall'art. 1429 c.c., ai fini dell'essenzialità dell'errore comportante l'annullamento del contratto, rientrino il valore della cosa formante oggetto di una compravendita o il prezzo (Cass. 16031/07, 11879/02, 8290/93, 721/77), a meno che la fallace rappresentazione non sia dipesa da un errore su una qualità essenziale della res empia (Cass. nn 2935/96, 985/98), accordando l'ordinamento per siffatti casi, ove ricorrano le altre particolari condizioni, lo specifico e diverso rimedio della rescissione.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-11-2012, n. 21094
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