20 dicembre 2012

Rivalutazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento danni e interessi sulla somma rivalutata


Merita, invece, accoglimento il quarto motivo, la Corte di merito ha rilevato che la statuizione del primo giudice "in merito al riconoscimento degli interessi legali sulla somma rivalutata" era inammissibile in quanto generica, non considerando che avrebbe dovuto, anche di ufficio, applicare il principio affermato in materia dalla Suprema Corte, secondo cui la rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono a funzioni diverse, perchè la prima tende a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno liquidati anno per anno sulla somma via via rivalutata ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cfr. Cass. n. 7692/2001; n. 2745/97; n. 18028/2010).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-11-2012, n. 20353

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