21 dicembre 2012

Riassunzione del processo interrotto, fissazione dell'udienza e comunicazione relativa


Con l'unico motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c., perchè il giudice di appello, nel ritenere la tardività della richiesta, in data 25.5.00, di proroga del termine già concesso (fino al 30.5.00) per provvedere alla notifica del ricorso riassuntivo e del pedissequo decreto presidenziale, non avrebbe considerato che il primo, del 7.10.00 era stato depositato tempestivamente, entro il semestre dalla dichiarazione di interruzione del processo, ed il secondo, del 10.10.00, comunicato al ricorrente dalla cancelleria soltanto in data 29.4.00, quando ormai non sarebbe stato più possibile esercitare il legittimo diritto di richiesta di proroga del termine semestrale, venuto a scadenza il 13.4.00; sicchè il ritardo non sarebbe stato imputabile al ricorrente.

Il motivo è infondato, partendo dalla premessa erronea secondo cui il decreto ex art. 303 c.p.c. con il quale il giudice, a seguito del ricorso della parte che intenda riassumere il processo interrotto, abbia fissato un'udienza per la prosecuzione del giudizio, ed assegnato un termine a tal fine, debba essere comunicato dalla cancelleria alla parte istante.

Tale adempimento non è previsto da alcuna norma del codice di rito o delle relative disposizioni di attuazione, come è stato già chiarito, con argomentazioni che il collegio condivide e fa proprie, dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sent. nn. 3431/06, 14371/05, 5856/00) con la conseguenza che era onere della parte istante attivarsi presso la cancelleria ai fini della conoscenza del provvedimento in questione e della tempestiva ottemperanza allo stesso.

Anche per il resto il mezzo d'impugnazione è resistito dalla giurisprudenza di legittimità (oltre alle pronunzie citate nella sentenza impugnata, nn. 2285/04, 9504/02, 1364/00, 8314/97, 5548/94, v. le più recenti nn. 14371/05, 11260/11), da ritenersi ormai consolidata nell'affermazione del principio nella specie osservato dalla corte territoriale, a termini del quale la prorogabilità prima della relativa scadenza del termine ordinatorio, quale è quello assegnato per la notificazione dei decreti ex artt. 302 e 303 c.p.c., va coordinata con la improrogabilità di quello, semestrale e perentorio, di cui all'art. 305 c.p.c., entro il quale deve avvenire la prosecuzione o riassunzione, con la conseguenza che, ove la proroga sia richiesta dopo la relativa scadenza, risolvendosi l'istanza nell'elusione dell'anzidetta perentorietà, il processo deve essere dichiarato estinto.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-11-2012, n. 20213

Nessun commento: