21 dicembre 2012

In tema di notificazione alle società di capitali - persone giuridiche


Come hanno, infatti, statuito le sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 8091 del 4 giugno 2002) "in tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 cod. proc. civ., comma 1 - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ." (In senso conforme v. anche Cass. sez. 2, n. 9447 del 21 aprile 2009).

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-11-2012, n. 20014

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