20 dicembre 2012

Quando un muro può essere qualificato come muro di cinta ?


D'altro canto le caratteristiche che l'interpretazione giurisprudenziale desume dall'art. 878 c.c., perchè un muro possa essere qualificato come muro di cinta - l'essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, il non superare un'altezza di tre metri, l'emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni - sono richieste ai soli fini dell'applicabilità della norma stessa, id est dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art. 873 c.c., e dalle norme di esso integrative, ad un muro che, altrimenti, vi sarebbe tenuto al pari delle altre costruzioni identificabili come muri di fabbrica. In sostanza la ricorrenza delle caratteristiche indicate dalla norma è richiesta perchè al manufatto possa essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo e possano, quindi, essere applicati criteri di distanza legale diversi dalle altre costruzioni (v., in tal senso, Cass. 7 agosto 1992 n. 9375; Cass. 11 marzo 1992 n. 2940; Cass. 20 luglio 1973 n. 2129).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-11-2012, n. 20351

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