20 dicembre 2012

l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.


Il ricorso merita accoglimento.

La questione all'attenzione della Corte concerne, in riferimento al contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, quando questi sia obbligato in solido con altro soggetto non assicurato e, quindi, sulla base della solidarietà passiva, sia tenuto, a richiesta del danneggiato, a pagare l'intero, salvo il successivo regresso nei confronti del coobbligato.

Rispetto alle spese processuali va preliminarmente chiarito che rilevano quelle al cui pagamento l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso.

Spese che - distinte da quelle sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato regolate dal comma 3 del medesimo articolo - costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Corte, un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (tra le tante, Cass. 15 marzo 2004, n. 5242).

Pertanto, la questione si pone negli stessi termini: sia in riferimento alle spese processuali al cui pagamento, in favore del danneggiato vittorioso, l'assicurato venga condannato, in solido con il corresponsabile non assicurato; sia in riferimento al risarcimento del danno al cui pagamento, in favore del danneggiato, l'assicurato venga condannato in solido con il corresponsabile non assicurato, ferme restando le diverse quote rispetto alla misura della responsabilità dei corresponsabili.

Sulla questione, la Corte si è di recente pronunciata, affermando il seguente principio di diritto "In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare a terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità" (Cass. 31 maggio 2012, n. 8686).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20322

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