28 dicembre 2012

Qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione


Occorre poi rilevare che, secondo questa S.C. (Cass. Sez. 3, n. 729 del 20.01.2003): "Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisatali gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti." Nella fattispecie la corte distrettuale ha escluso tale evenienza sulla base di un'attenta analisi delle emergenze istruttorie; si tratta dunque di un accertamento di fatto incensurabile in questa sede stante la correttezza della motivazione.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-11-2012, n. 20560


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