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28 dicembre 2012
Compossesso dei beni ereditari da parte dei coeredi e usucapione.
Con riferimento in specie alla situazione di compossesso dei beni ereditari da parte dei coeredi, questa S.C. ha statuito che: "Il coerede, il quale dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (art. 1102, 1141 e 1164 cod. civ.), attraverso l'astensione del possesso medesimo in termini di esclusività ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; poichè, peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass. Sez. 2, n. 5226 del 12/04/2002: Cass. n. 7221 del 25/03/2009). Ciò precisato, le statuizioni del giudice distrettuale circa l'esclusione di un possesso esclusivo valido ad usucapionem, si risolvono necessariamente in valutazioni di fatto come tali incensurabili in questa sede. Le circostanze predette sono state invero ampiamente valutate dal giudicante per escludere siffatto possesso, con motivazione congrua e lineare, immune da vizi logici ed errori di diritto.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-11-2012, n. 20561
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