28 dicembre 2012

In tema di successioni mortis causa.


Il motivo è inammissibile perchè nessuna domanda a titolo ereditario era stata in precedenza proposta e mancando comunque la dimostrazione dell'effettiva qualità d'erede del ricorrente.

Invero, secondo questa S.C. "in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità" (Cass. n. 10525 del 30/04/2010 613476). Ciò posto, deve dichiararsi inammissibile il motivo in esame.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-11-2012, n. 20559


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