28 dicembre 2012

Il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del difensore - decorrenza e conoscenza legale


Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11162 del 2003; Cass. n. 5348 del 2007 e, da ultimo, Cass. n. 3085 del 2010), a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui una delle parti abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza "aliunde" acquisita, con la conseguenza che il termine in questione non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte le parti e che l'onere di provare la legale conoscenza dell'evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione (nel testo dell'art. 305 c.p.c. "ratione temporis" applicabile nella fattispecie, ovvero nella versione antecedente alla modifica introdotta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 14) incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, non potendo farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa. In termini più generali, dunque, la morte del procuratore della parte, anche dopo le richiamate pronunce della Corte costituzionale, produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, ma il termine per la riassunzione, a seguito delle citate pronunce, decorre non più dal momento in cui l'evento si è verificato, bensì da quello della notificazione o dichiarazione dell'evento e cioè dalla conoscenza legale di esso, mentre il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva.

Proprio sulla scorta di tali principi questa Corte, in un precedente specifico (di cui alla citata Cass. n. 11162 del 2003), ha ritenuto che l'effetto della conoscenza legale - come presupposto dalla richiamata giurisprudenza - della morte del difensore, avuta dalla parte per uno dei processi già affidati al procuratore colpito da detto evento e che si sia attivata per la sua riassunzione, è idonea a valere come tale anche per gli altri giudizi in cui siano coinvolte le medesime parti; infatti, derivando l'evento interruttivo, con effetto automatico (senza che, perciò, la relativa ordinanza giudiziale che lo attesti abbia natura costitutiva in proposito), dall'evento naturale della morte (o della radiazione o della sospensione) che colpisce uno dei procuratori delle parti ed essendo la decorrenza del termine per la H riassunzione legata alla conoscenza legale che ne abbia la parte, tale evento è suscettibile di produrre i suoi effetti per tutti i procedimenti già affidati al defunto procuratore e pendenti tra le stesse parti, essendo irrilevante il numero degli stessi e potendo sortire tale eventualità soltanto l'effetto materiale di richiedere alla parte avente interesse di avere una maggiore cura dei propri interessi al fine di non incorrere nella possibile conseguenza dell'estinzione del giudizi.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-11-2012, n. 20744

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