04 gennaio 2013

Responsabilità da illecito contrattuale


Il terzo motivo merita sorte diversa risultando fondato.

La Corte d'appello ha posto a carico dell'amministrazione odierna ricorrente le spese dell'intera procedura pur avendo ravvisato gli estremi del suo comportamento colposo in relazione all'omessa restituzione del compendio dei beni di SGS, cui era tenuta dopo la revoca della procedura. Omessa la necessaria illustrazione del nesso causale tra il comportamento illecito specificamente individuato ed i costi della procedura, ha innervato tale onere sull'intero iter, in palese contraddizione con l'accertata responsabilità dell'autorità di vigilanza, che pur ha limitato al segmento indicato. Se l'addebito dei costi trova giustificazione in relazione a tale periodo, in ordine alle pregresse fasi invece necessitava della circostanziata verifica del contributo causale dell'amministrazione nell'illegittimo prosieguo della procedura. Secondo l'enunciato espresso nei precedenti di questa Corte (n. 12349/1999, n. 18421/2005, n. 12411/2006, n. 10099/2008), nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, omologabile al caso di specie, i costi della procedura vanno imputati ai soggetti intervenuti, alla stregua dell'accertamento del contributo causale ascrivile a ciascuno di essi. In "parte qua" la sentenza impugnata deve per l'effetto essere cassata. L'ultimo motivo espone censura priva di fondamento.

La condanna pronunciata a titolo di responsabilità da illecito contrattuale concreta un debito di valore, che si trasforma dal momento della pronuncia in debito di valuta. Secondo quanto affermato nel precedente di questa Corte, cui si presta adesione e s'intende ribadire senza necessità di rivisitazione (Cass. n. 18299/2003), "l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione". Seppur correggendone in tal senso la motivazione, la sentenza impugnata risulta per l'effetto corretta nella sua conclusione.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-11-2012, n. 20747


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