28 dicembre 2012

Il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino.


I primi due commi, art. 907 c.c. dispongono che, quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, e se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve osservarsi anche dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Il comma 3, inoltre, stabilisce che, se si vuole appoggiare la nuova costruzione ai muro in cui sono le dette vedute dirette ed oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia Come è stato già chiarito da questa Corte, per effetto delle limitazioni previste dall'art. 907 e.e, a carico del fondo su cui si esercita una veduta (sia che questa sia stata aperta "jure servitutis" sia che venga esercitata "jure proprietatis"), deve osservarsi un distacco di metri tre, in linea orizzontale, dalla veduta diretta, da rispettare eventualmente anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua, e, in stretta correlazione strumentale con le finalità cui tendono le limitazioni stabilite nei primi due commi, art. 907 cit., deve osservarsi analogo distacco anche in senso verticale, per una profondità di tre metri al di sotto della soglia della veduta (Cass. 18-2-2000 n. 1832; Cass. 7-1-1992 n. 45; Cass. 25-10-1968 n. 3541).

Va ulteriormente precisato che, nel caso di veduta diretta e obliqua, la distanza minima di tre metri "sotto la soglia", prescritta dall'art. 907 c.c., comma 3 non va considerata solo in linea perpendicolare rispetto al davanzale della finestra, ma si estende in basso anche obliquamente rispetto ai punti estremi di tale davanzale.

Il titolare di una veduta diretta che formi anche una veduta obliqua, in definitiva, ha diritto ad una fascia di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale, sia frontalmente che lateralmente rispetto a ciascuno degli stipiti della finestra, e per tre metri in verticale rispetto al piano della facciata dell'edificio corrispondente alla soglia inferiore della finestra medesima, sia perpendicolarmente che lateralmente rispetto ai punti estremi del davanzale; con la conseguenza che la parte della costruzione in appoggio o in aderenza che ricada in tale fascia deve essere considerata illegale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-11-2012, n. 20699


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