28 dicembre 2012

Il comportamento delle parti valutabile ai fini dell'interpretazione del contratto dev'essere bilaterale.


La doglianza non ha pregio, richiamandosi quanto osservato in precedenza circa la prospettazione delle questioni di merito. D'altra parte, il comportamento delle parti valutabile ai fini dell'interpretazione del contratto dev'essere bilaterale. Secondo questa S.C. in tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico dell'art. 1362 cod. civ., comma 2, è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni" (Cass. Sez. 1, n. 12535 del 19/07/2012; Conf. Cass. N. 415 del 2006).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-11-2012, n. 20707


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