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13 settembre 2012
Interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità
"Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 274 c.c., e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto il riconoscimento non contrario all'interesse del minore (infrsedicenne), nonostante l'enorme differenza di età che da lui lo separa e la sua condizione di uomo sposato, con figli adulti conviventi, che non gli consentirebbe di seguire ed educare il piccolo.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre (da ultimo,fra molte, Cass. nn. 9300/010, 15101/05).
In detta prospettiva, neppure l'assenza di affectio da parte del presunto padre, o la dichiarazione di costui, convenuto con razione di dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c., di non voler adempiere i doveri morali inerenti la potestà genitoriale, sono state ritenute idonee ad escludere l'interesse del minore: correttamente, pertanto, il giudice del merito ha concluso per l'irrilevanza, a tal fine, delle circostanze allegate dal C.."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-09-2012, n. 15158
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