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13 settembre 2012
Date diverse di deposito e pubblicazione della sentenza: qual'è il dies a quo per l'impugnazione ?
"Con sentenza del 30.11 - 11.12.2009 la Corte d'Appello di Bari, accogliendo il gravame proposto dall'Inps, ha rigettato la domanda proposta da S.M. e diretta alla riliquidazione della pensione in godimento; avverso tale sentenza della Corte territoriale S.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo; l'Inps ha resistito con controricorso, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto; a seguito di relazione e previo deposito di memoria del controricorrente, la causa stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
la sentenza impugnata reca in calce una doppia attestazione del cancelliere; l'una relativa alla data di deposito in cancelleria (depositato in cancelleria il 11 dic. 2009), l'altra relativa alla pubblicazione (pubblicata il 22 dic. 2009);
la giurisprudenza di questa Corte, motivatamente superando un difforme precedente orientamento (cfr, Cass., n. 12681/2008), ha affermato il principio secondo cui "Allorquando sull'originale della sentenza figuri l'attestazione del cancelliere che la sentenza è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, poichè la pubblicazione della sentenza, per come individuata dalla norma dell'art. 133 c.p.c., consta di un'attività del giudice, consistente nella consegna dell'originale al cancelliere e di un'attività di quest'ultimo consistente nel dare atto della consegna, deve ritenersi che la data di pubblicazione della sentenza sia la prima attestata come di deposito della sentenza, dovendosi la seconda data, pur riferita alla pubblicazione, correlarsi ad attività compiute dal cancelliere o nell'ambito dei suoi doveri di tenuta dei registri di cancelleria o di avviso alle parti dell'avvenuto deposito. Attività, le une e le altre, estranee alla nozione normativa di pubblicazione della sentenza" (cfr, Cass., n. 7240/2011); in senso analogo si era già pronunciata anche Cass., n. 17290/2009, che aveva posto in rilievo come l'annotazione di deposito apposta dal cancelliere in calce alla sentenza costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso; principio, quest'ultimo, conforme del resto alla pregressa giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., n. 9622/2009, ove viene specificato che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso); le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13794/2012, hanno composto i contrasto sul punto, confermando l'interpretazione secondo cui la data di pubblicazione della sentenza è la prima attestata come di deposito della medesima;
nel caso di specie il dies a quo ai fini del decorso del termine per il ricorso in cassazione, all'epoca annuale ex art. 327 c.p.c., è quindi quello del deposito della sentenza impugnata (11.12.2009), quale attestato in calce alla sentenza medesima; il ricorso è stato tuttavia notificato il 16.12.2010 (cfr relata in calce), quando tale termine era ormai decorso;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; il ricordato contrasto giurisprudenziale, composto solo dopo la proposizione del ricorso, consiglia la compensazione delle spese."
Cass. civ. VI - Lavoro, Ord., 10-09-2012, n. 15112
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