Il terzo motivo denuncia la mancata liquidazione degli interessi moratori, riconosciuti nel d.i. e decorrenti dal 27.12.2001 nonostante egli avesse inviato la specifica ed il parere del Consiglio dell'ordine al Comune con raccomandata A/R del 27.9.2001 e culmina nel seguente quesito di diritto: "il Tribunale di Taranto ha violato o no la norma di cui all'art. 112 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sulla domanda relativa alla liquidazione degli interessi moratori? E, ancora, l'omessa pronuncia, di fatto, nega il diritto del creditore ad ottenere il pagamento di interessi in violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c.?".
Quanto alla decorrenza degli interessi il Tribunale ha affermato che non vi era prova dell'invio della notula da parte del professionista all'Amministrazione. Pertanto poichè nella fattispecie era sorta controversia sul quantum, gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria (che nella fattispecie non risulta sia stato oggetto di precedente istanza), restano soggetti alle comune regole di cui all'art. 1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi (Cass. n. 5004 del 28.4.1993). Peraltro questa S.C. ha precisato al riguardo che "... se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, (che è di particolare, sollecita definizione), sicchè è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. n. 5240 del 29.05.1999; Cass. n. 11777 del 07.06.2005).
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 9 ottobre 2013 n. 22982
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento