Deve infatti affermarsi il principio secondo il quale il campeggio è caratterizzato dalla presenza di allestimenti e servizi finalizzati alla sosta ed al soggiorno dei turisti, dovendosi quindi escludere ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall'espresso riferimento alla "sosta" ed al "soggiorno", che presuppongono una permanenza temporanea ed alla figura del "turista", il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi.
Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 8 ottobre 2013 n. 41479
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