Passando al 4 motivo del ricorso, con esso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 356 e 112, (domanda risarcitoria erroneamente dichiarata assorbita). Deduce che la Corte distrettuale, dopo aver accolta la seconda censura formulata dall'appellante D.M., aveva dichiarata assorbito l'appello incidentale con cui la P. aveva riproposto la domanda risarcitoria disattesa dal primo giudice, che faceva riferimento anche alla violazione dell'art. 844 c.c., (immissioni intollerabili).
La doglianza appare fondata. Invero la P. aveva chiesto in primo grado il ristoro del danno morale, biologico e patrimoniale (deprezzamento del valore del proprio immobile) conseguenti ad immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità, provenienti dagli esercizi commerciali ubicati nei locali di por pietà D.M.. Non v'è dubbio che tali danni (art. 844 c.c.) presentano profili di autonomia rispetto alla denuncia di violazione delle norme del regolamento condominiale, per cui il rigetto di tale ultima domanda non poteva esimere il giudicante dall'esame della prima (ed assorbimento).
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 8 ottobre 2013 n. 22892
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