15 dicembre 2013

Possibile il protesto anche se il traente ordina alla banca di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione

Con l'unico motivo di ricorso la s.p.a. Banca di Roma ha censurato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1711 e 1856 c.c., e del R.D. n. 1736 del 1933, art. 35, evidenziando che l'istituto bancario risponde, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista. Ne consegue che, nella specie, non poteva non ottemperare all'ordine impartitole dal cliente di non pagare gli assegni anche se pervenuti prima della scadenza del termine di presentazione, peraltro con la specificazione dell'esonero della banca da ogni responsabilità. A tale condotta la banca era obbligata, essendo tenuta in caso contrario a restituire alla correntista le somme portate dai titoli.

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Passando all'esame del primo motivo del ricorso principale deve evidenziarsi che il R.D. n. 1736 del 1933, art. 35, stabilisce che l'ordine di non pagare la somma recata dall'assegno bancario ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione.

La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del prenditore, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso. La banca, sulla base del dettato normativo è libera di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del prenditore che del traente, una volta provveduto al pagamento. Ricorre, invece, la responsabilità della banca trattaria, nei confronti del prenditore, nell'ipotesi di rifiuto di pagamento prima della scadenza del termine di presentazione e nei confronti del traente nel disporre il pagamento anche dopo lo spirare del termine, in presenza di un ordine di revoca del traente. Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio non si prospetta, tuttavia, alcuna delle due ipotesi di responsabilità della banca sopra indicate che costituiscono le due forme paradigmatiche d'inosservanza del duplice contenuto precettivo dell'art. 35 come sopra individuate. La banca ha ricevuto dal traente un ordine scritto di non provvedere al pagamento con espresso esonero di responsabilità anche prima della scadenza del termine di presentazione ed ha ritenuto di dare ad esso esecuzione in ottemperanza agli obblighi di mandataria conseguenti al vincolo contrattuale assunto con il cliente. Così operando, ha eluso la funzione di garanzia dell'affidamento del prenditore contenuta nell'art. 35 ma non quella riguardante il traente, avendo provveduto ad eseguire esattamente un ordine dal medesimo disposto. Non possono, al riguardo, essere condivise le contrarie conclusioni della sentenza impugnata, condivise nel controricorso. Esse si fondano su una lettura superficiale dei principi risultanti dalla giurisprudenza di legittimità e non tengono conto della peculiarità della fattispecie del presente giudizio nella quale a far valere la responsabilità della banca non è il prenditore, del tutto legittimato a tal fine ma il traente dopo aver formulato espressamente e per iscritto l'ordine di non pagare.

Deve osservarsi, al riguardo che l'imperatività del precetto relativo all'inefficacia dell'ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione non ha carattere assoluto ma deve conformarsi alle esigenze di tutela poste a base della disposizione, la quale, come indicato in Cass. 10579 del 2004 "mira ad assicurare un'affidabile circolazione del titolo e a garantire l'esistenza di fondi dal momento dell'emissione dell'assegno fino alla scadenza del termine di presentazione".

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Pertanto, il traente che, dopo aver emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o estinzione anticipata del conto della sanzione amministrativa L. n. 386 del 1990, ex art. 2, (Cass. 29841 del 2011), non potendo tale condotta essere giustificata neanche dall'intento di prevenire il rischio dell'inadempimento altrui. Deve, pertanto, condividersi, l'assunto del ricorrente secondo il quale il cliente nella specie è l'unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla banca non potendosi dolere del protesto eziologicamente determinato dagli ordini medesimi.

In conclusione il ricorso deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 384, comma 2, nel merito, con il rigetto della domanda proposta dalla Gift Travel s.r.l. (già P.M. Italia) avente ad oggetto la dichiarazione d'illegittimità dei protesti relativi ai tre assegni bancari aventi scadenza del 15 luglio, 15 agosto e 30 settembre 1998, la loro cancellazione e il risarcimento dei danni subiti per l'esecuzione. L'integrale riforma della sentenza impugnata travolge, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte controricorrente Camera di Commercio anche la statuizione sulle spese di lite. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla predetta parte controricorrente, nell'ultima pagina del ricorso è espressamente richiesta la revisione del regime delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata. Si ritiene, in virtù della relativa novità della questione di diritto affrontata di compensare integralmente le spese di lite per i gradi di merito e per il presente procedimento.

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 10 ottobre 2013 n. 23077


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