12 ottobre 2013

Fucila la moglie per la bolletta telefonica esagerata, non si configura l’aggravante dei futili motivi

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza dell' aggravante dei futili motivi, esclusa dal giudice di primo grado, con la seguente motivazione: a causa del ricorso della persona offesa ai servizi telefonici di cartomanzia, la bolletta del telefono per il bimestre precedente aveva raggiunto l'importo di L. 2.000.000; la mattina del fatto (accaduto il (OMISSIS)) l'imputato aveva scoperto che per il solo mese di agosto erano già stati conteggiati scatti telefonici pari a L. 1.500.000. Secondo la Corte di appello, poichè P. guadagnava uno stipendio mensile di circa 2.500.000/3.000.000 di L. e poichè il padre dell'imputato era intervenuto offrendosi di pagare le bollette telefoniche, l'insorgenza del proposito omicida era del tutto sproporzionata e riferibile ad uno stimolo esterno assolutamente lieve rispetto alla enorme gravità del gesto compiuto.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità sussiste la circostanza aggravante dei motivi futili quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto e un'occasione per l'agente di dare sfogo al proprio impulso criminale. (Sez. 1^, n. 4453 del 11/02/2000, Dolce, Rv. 215806; conformi Sez. 1^, n. 29377 del 08/05/2009, Albanese e altri, Rv. 244645; Sez. 1^, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832).

In base a quanto ricostruito dal giudice di appello, il motivo che ha determinato l'imputato a compiere il gesto di estrema gravità in danno della moglie non è costituito dall'uso smodato del telefono da parte della vittima (fatto obiettivamente banale rispetto al delitto compiuto), ma dalla circostanza che il ricorso ai servizi telefonici di chiromanzia comportava costi tali da dimezzare il reddito dell'imputato, con le gravi ripercussioni sul bilancio familiare rilevate dal giudice di primo grado e non escluse nella sentenza impugnata.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-04-2013) 13-06-2013, n. 26017


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