L'iniziativa dell'amministratore condominiale in ipotesi di lavori di straordinaria amministrazione è consentita solo laddove i medesimi presentino il carattere dell'urgenza, con la conseguenza che in difetto di tale presupposto le iniziative a tal riguardo assunte dall'amministratore non possono intendersi idonee a creare obbligazioni di qualsivoglia natura in capo ai condomini.
"L'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perchè, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido nè esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (Cass., Sez. 2, 27 giugno 2011, n. 14197)."
Cass. civ. Sez. VI, 16-04-2012, n. 5984
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