19 aprile 2012

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, Errore

Nel giudizio in merito alla sussistenza del requisito di volontà, e dunque di libertà nella formazione di un negozio giuridico o della buona fede di un comportamento, assume rilievo, tra gli altri, anche l'errore di diritto, in quanto, dovendosi valutare un atto di un soggetto responsabile, si ha riguardo al fatto in sé dell'ignoranza o della deviata conoscenza, indipendentemente dalla ragione dell'errore.

"Nè potrebbe invocarsi il principio per il quale l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c., va oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale che implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. 29/9/2005 n. 19024).
E' pur corretto affermare che il contraente non ha diritto di occultare i fatti. la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale (Cass. 5/2/2007 n. 2479), ma l'obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al contraente di manifestare i motivi (nella specie il trasferimento dell'edificabilità) per i quali stipula il contratto, così da consentire all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e dalle altrui risorse."

Cass. civ. Sez. II, 16-04-2012, n. 5965

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